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CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA
La Ditta Alldron3D, con sede presso via Duca degli Abruzzi 115 e con partita IVA numero 02745050696, codice fiscale numero DFLSLV72H25L113Z , registrata presso il registro
delle imprese di San Salvo, in persona del legale rappresentante Silvio De Filippis, nato a Termoli il 25/06/1972, codice fiscale DFLSLV72H25L113Z (d’ora in avanti denominato
“fornitore”)
PREMESSO CHE
·Il fornitore è una ditta operante nel settore: riparazioni elettroniche e piccoli elettrodomestici.
·Il committente intende avvalersi della capacità professionale del fornitore e stipulare il presente contratto.
·Il committente e il fornitore riconoscono le rispettive professionalità e ritengono di poter addivenire alla conclusione di un accordo che contribuisca alla
reciproca soddisfazione economica, al miglioramento della qualità dei prodotti e delle conoscenze tecniche, alla maggiore integrazione dei rispettivi
processi aziendali.
Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante ed essenziale del contratto, le parti
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
Art. 1 – Oggetto del contratto
1. Oggetto del presente contratto è la prestazione del Fornitore al Committente, a fronte del corrispettivo che si indicherà successivamente, riguardo i seguenti servizi:
riparazione dispositivi elettronici e piccoli elettrodomestici.
2. I servizi dovranno essere resi seguendo gli standard in materia e secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Art. 2 – Modalità di esecuzione del servizio
1. Il Fornitore, nell’esecuzione dei servizi indicati nell’ articolo precedente, avrà la facoltà di avvalersi della collaborazione, della consulenza e delle prestazioni di professionisti
esterni con cui il medesimo ha stipulato contratti di collaborazione e consulenza senza null’altro chiedere al Committente.
2. Le spese che il Fornitore potrà incontrare nello svolgimento dell’attività, comprese quelle di viaggio, per i compensi al personale eventualmente impiegato, e per qualsiasi altro
tipo di attività inerente allo svolgimento del suo incarico, sono a Carico del Committente.
3. I servizi oggetto del contratto avranno la tempistica di realizzazione, i contenuti tecnici e saranno realizzati nei modi e nelle forme concordate tra le parti.
4. Eventuali richieste di servizi urgenti saranno concordate di volta in volta tra le parti, le quali accorderanno, di volta in volta, sia i termini di adempimento, sia il relativo costo.
Art. 3 – Consegna del servizio
1. Le parti convengono che per un’adeguata e corretta esecuzione della prestazione, servirà il tempo necessario per il suo espletamento, così come si conviene dagli usi e i
costumi della prestazione stessa.
2. Pertanto il Fornitore s'impegna a conseguire il servizio oggetto del presente contratto entro il giorno prestabilito con il Committente, e si svolgerà nella seguente maniera:
Fase1: acquisizione del dispositivo da riparare e riscossione dell'anticipo per il preventivo.
Fase 2: preventivo di spesa.
Fase 3: conferma del preventivo da parte del Committente
Fase 4: riparazione del dispositivo
Fase 5: riscossione della riparazione e riconsegna del dispositivo.
3. In caso di ritardo nella consegna del servizio verrà applicata una penale sul prezzo totale da versare al Fornitore, fatto salvo il maggior danno.
4. Non incorrerà in penale alcuna il Fornitore nel caso in cui il ritardo derivi da forze maggiori o cause a lui non imputabili, così come nel caso in cui i Committente non abbia
fornito informazioni o materiali necessari per i corretto espletamento della prestazione oggetto del contratto.
Art. 4 - Corrispettivo delle prestazioni
1. Il pagamento per leprestazioni effettuate dal Fornitore verrà così effettuato:
A) Anticipo di euro 25 (€ venticinque/00) per l'inizio della prestazione da parte del Fornitore a titolo di acconto che verrà poi dedotto dalla fattura finale
B) Pagamento del restante a conclusione dell'opera.
2. Il corrispettivo suddetto verrà versato entro il primo giorno dall'emissione della fattura da parte del Fornitore.
3. In caso di ritardo sarà dovuto l'interesse di mora annuo pari al tasso ufficiale di sconto.
4. I pagamenti delle somme dovute verranno effettuati mediante: contanti.
5. Nel caso in cui vi sia un evento non prevedibile al momento della firma del contratto che faccia lievitare i costi della prestazione del Fornitore, questi dovrà di nuovo stipulare
con il Committente, per iscritto, ed allegato al presente contratto, un nuovo accordo sul pagamento che dovrà ricevere dal Committente.
Art. 5 - Decorrenza e durata
1. Il presente contratto avrà una durata legata all'opera oggetto del contratto. In ogni caso il presente contratto non potrà protrarsi oltre il termine al quale il Fornitore si
considererà inadempiente.
2. In caso di inadempimento contrattuale di una delle due parti, l'altrà avrà la possibilità di poter recedere il contratto per giustificato motivo immediatamente, comunicando tale
decisione per iscritto.
Art. 6 - Obblighi del Fornitore
1. Il Fornitore s'impegna a dare puntuale esecuzione a tutti gli obblighi specifici previsti per le prestazioni oggetto del presente contratto, e secondo quanto previsto negli allegati,
da intendersi parte integrante e sostanziale dello stesso.
2. L'inosservanza di tali obblighi sarà sanzionabile secondo quanto previsto dalle clausole successive.
3. Il Fornitore s'impegna inoltre a manlevare il Committente da qualsiasi responsabilità per danni eventualmente cagionati a terzi nel corso dell'esecuzione delle prestazioni
oggetto del presente contratto, ed in particolare a tenerlo indenne da qualsiasi pretesa, richiesta, costo o spesa, conseguenti o comunque connessi all'esecuzione del presente
contratto, nonchè a sollevarlo, su semplice notificazione della pendenza della lite e a mezzo di apposito intervento in causa - da qualsiasi azione giudiziaria che da parte di terzi
venisse comunque promossa nei confronti dello stesso committente.
4. Il fornitore si obbliga, altresì, all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia oggetto del seguente contratto, nonchè all'osservanza
di tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori. In particolare, il Fornitore s'impegna a rispettare le disposizioni contenute nei contratti collettivi di
lavoro, nazionali e locali ad esso applicabili, nonchè ad assicurare ai propri dipendenti condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dagli stessi contratti collettivi.
5. Il Fornitore è tenuto ad eseguire i servizi affidati a proprio e completo rischio ed onere, sopportandone tutte le spese relative ivi comprese quelle per le risorse umane
impiegate ed alle attrezzature necessarie per per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto.
6. Il Fornitore si assume, fin da ora, la responsabilità di garantire l'esatta realizzazione del servizio conformemente alle indicazioni del presente contratto, nel pieno rispetto delle
vigenti norme di legge, nonchè di quelle che dovessere eventualmente entrare in vigore successivamente.
Art. 7 - Risoluzione del contratto
1. Il Committente ha diritto alla risoluzione del contratto in caso di sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore. In tale ipotesi, il
Committente è tenuto al pagamneto dell'importo concordato relativamente ai servizi completati fino al momento della risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto ad una penale
pari allo 0% esaustiva del risarcimento del danno.
2. Il Fornitore ha diritto alla risoluzione del contratto in caso di mancata corresponsione delle commissioni oggetto del contratto. Il tale ipotesi, , il Committente è tenuto al
pagamneto dell'importo concordato relativamente ai servizi completati fino al momento della risoluzione del contratto e alle spese sostenute dal Fornitore medesimo, oltre ad una
penale pari al 35% esaustiva del risarcimento del danno.
3. Le penali di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso in cui i ritardi o gli inadempimenti siano dovuti a cause di forza maggiore non imputabili ad alcuna delle parti,
così come al comma successivo.
4. In caso di risoluzione del contratto, il Fornitore deve restituire al Committente tutto il materiale e/o i documenti ricevuti, e qualsiasi altro elemento oggetto del contratto che il
Committente possa aver fornito al Fornitore.
Art. 8 - Forza maggiore
1. Le parti non potranno essere considerate responsabili per ritardi o mancata esecuzione di quanto stabilito nel contratto, qualora ciò sia dipeso esclusivamente da eventi al di
fuori della sfera di controllo di una delle due Parti, e la Parte non adempiente abbia agito con il massimo impegno per prevenire i suddetti eventi e/o risolverne le conseguenze.
L'onere di provare che il verificarsi di tali eventi impedisca la tempestiva esecuzione, o l'esecuzione stessa, grava sulla Parte inadempiente.
2. La Parte che abbia avuto notizia di un evento che possa considerarsi di forza maggiore ne darà immediata comunicazione all'altra e le Parti si incontreranno immediatamente
al fine di concordare insieme gli eventuali rimedi per ripristinare quanto prima la normale funzionalità dei servizi.
3. In ogni caso, qualora un evento di forza maggiore impedisca il regolare funzionamento dei servizi per un periodo tale da non poter essere effettuato il normale e ordinario
espletamentodella prestazione, il Committente avrà la facoltà di recedere immediatamente dal contratto dandone comunicazione al Fornitore a mezzo raccomandata A. R. e
senza che nulla sia dovuto a quest'ultimo a titolo di mancato guadagno.
Art. 9 - Trattamento dei dati personali
1. In seguito al conferimento dell'incarico del presente contratto, le Parti verranno a contatto con dati personali necessari per l'esecuzione del presente incarico.
2. Le Parti, nell'espletamento dei rispettivi compiti, dovranno attenersi agli obblighi di riservatezza e di sicurezza imposti dal Regolamento UE 2016/679, nonchè alle specifiche
istruzioni impartite. In particolare le Parti sono tenute a:
·Trattare i soli dati necessari per l'espletamento dei propri incarichi;
·Non diffondere i dati in cui è venuto in possesso al di fuori dei casi in cui è consentito dalla legge o previsto dalle norme contrattuali;
·Curare la necessaria riservatezza dei dati in questione mettendo in atto le cautele idonee ad evitare che terzi non autorizzati possano accedere ai suddetti
dati.
3. Il mancato rispetto da parte del Fornitore e del Committente degli obblighi di cui al presente articolo, comporterà l'obbligo per la parte inadempiente di tenere indenne l'altra nel
caso di richieste di risarcimento dei danni cagionati a terzi.
Art. 10 - Allegati
1. Costituiscono parte integrante del presente contratto i seguenti allegati:
- La garanzia della riparazione effettuata (non sono contemplati difetti differenti da quelli oggetto della riparazione).
- In caso di mancato pagamento, trascorsi mesi 3 (tre) il dispositivo diverrà di proprietà del Fornitore del servizio.
Art 11 - Foro competente
1. Il presente contratto sarà soggetto e deve intendersi interpretato e regolato in conformità alla legge italiana.
2. Per le controversie che dovessere insorgere in ordine all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto, le Parti si obbligano a fare
preventivo ricorso al procedimento di mediazione finalizzato alla conciliazione indicando fin da ora la competenza dell'Organismo di Mediazione presso la
C.C.I.A.A. di Vasto.
3. Il ricorso al procedimento di mediazione finalizzato alla conciliazione è condizione di procedibilità per l'instaurazione di giudizio.
4. In caso di fallimento o di mancata decisione entro 90 (novanta) giorni dal procedimento di cui ai precedenti capoversi, le controversie verranno risolte dal Foro di
Vasto.
Art. 12 - Oneri e spese fiscali
1. gli oneri e le spese del presente contratto, nonchè le spese relative al presente atto, saranno a carico del Fornitore.
Art. 13 - Clausola finale
1. Il presente contratto, di cui fanno parte integrante e sostanziale le premesse, e tutti gli allegati indicati, abroga e sostituisce ogni accordo, intesa, negoziazione,
scritta od orale, intervenuta in precedenza tra le parti e concernente l'oggetto di questo contratto.
Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le Parti approvano espressamente i seguenti articoli: "Oggetto del contratto", "Modalità ed esecuzione del servizio",
"Corrispettivo delle prestazioni", "Decorrenza e durata", "Obblighi del Fornitore", "Risoluzione del contratto", "Forza Maggiore", "Foro competente".

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